Statuto

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede, durata

E’ costituita in Bologna l’Organizzazione di Volontariato denominata “IN MISSIONE CON NOI”, ai sensi della legge 11.8.1991, n°266.

Essa ha sede in Bologna, viale Carlo Pepoli n. 12. Ogni eventuale spostamento della sede non comporterà modifica dello statuto.

Essa è senza fini di lucro ed ha una durata illimitata.

Art. 2) Scopi e attività

A. L’organizzazione di volontariato non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi della fratellanza umana, e si prefigge come scopo di sostenere e collaborare ad iniziative volte alla difesa dei diritti umani dei popoli nei paesi in via di sviluppo.

Essa persegue unicamente finalità di solidarietà sociale ed assume iniziative esclusivamente o prevalentemente a favore di persone terze rispetto all’organizzazione, dirette a:

  • promuovere la conoscenza della sua finalità per raccogliere contributi destinati a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale nei paesi in via di sviluppo;
  • promuovere la costruzione di una cultura di pace basata sulla non violenza e sulla conoscenza, diffusione, difesa ed esercizio dei diritti umani;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi e sui bisogni delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all’Africa, attraverso mezzi di informazione, conferenze, dibattiti, seminari, convegni ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
  • entrare in contatto con la realtà di questi paesi per sostenere e collaborare a progetti rivolti a migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni;
  • fornire assistenza materiale nei confronti di quanti vivono in condizioni di emarginazione e disagio sociale;
  • offrire alle persone una adeguata preparazione per portare nei paesi in via di sviluppo la propria professionalità, mantenendo sempre centrale la promozione di una cultura di pace;
  • collaborare con altre associazioni e organizzazioni (nazionali e internazionali) che operano con le stesse finalità;
  • sostenere progetti di solidarietà rivolti agli emarginati, in particolare nel campo medico - sanitario.

L’organizzazione svolge nel territorio regionale attività dirette a reperire i mezzi occorrenti per finanziare le attività svolte all’estero.

B. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti, ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l’organizzazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3) Risorse economiche

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative annuali dei soci;
b) contributi volontari degli aderenti;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, enti pubblici ed istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari da parte di privati o enti pubblici;
g) entrate derivanti da convenzioni con privati o enti pubblici;
h) entrate derivanti da cessione di beni agli associati o a terzi;
i) entrate derivanti da attività commerciali marginali o da iniziative promozionali.

L’Organizzazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. I beni mobili registrati ed immobili sono intestati all’organizzazione, con applicazione degli artt. 2659 e 2660 codice civile. In caso di scioglimento si applica l’art. 5, 4° comma L.266/91.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.

L’esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Art. 4) Membri dell’ Organizzazione

Possono essere soci dell’Organizzazione tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, che mosse da spirito di solidarietà ne condividono le finalità.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Si esclude la temporaneità della partecipazione all’Organizzazione.

Gli appartenenti all’Organizzazione si distinguono in:

  • soci fondatori,
  • soci ordinari,
  • soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Organizzazione.

Sono soci ordinari coloro che a tale titolo sono ammessi all’Organizzazione su delibera del Comitato direttivo.

Sono soci onorari coloro che a tale titolo sono ammessi all’Organizzazione su delibera del Comitato direttivo, per particolari meriti acquisiti nel campo sociale. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale e possono portecipare alle Assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, é subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati la quale deve contenere la esplicita dichiarazione di adesione allo statuto ed allo spirito di solidarietà dell’Organizzazione e viene deliberata dal Comitato direttivo. Eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di socio si perde:

a) per recesso, mediante comunicazione scritta da inviare all’Organizzazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
b) per decesso;
c) per esclusione nei casi di:

i) mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
ii) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
iii) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
iv) instaurazione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Organizzazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 6) Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Organizzazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Organizzazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Organizzazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7) Organi dell’Organizzazione

Sono organi dell’Organizzazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.

Art. 8) L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria è l’organo deliberativo dell’Organizzazione.

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
b) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
c) nomina i componenti il Comitato direttivo;
d) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
f) delibera l’esclusione dei soci dall’organizzazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria, con le medesime modalità di convocazione, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o,  in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro con maggior anzianità di sevizio nell’Organizzazione.

L’Assemblea può essere convocata anche in altro luogo rispetto alla sede dell’Organizzazione, anche fuori dal Comune dove essa ha la sede, purché in Italia.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti dei soci. Le sue deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 9) Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, comunque in numero dispari, nominati dall’Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause , uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione: il neo eletto rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni anche di Tesoriere.

Al Comitato direttivo spetta:

a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) predisporre il progetto di bilancio e presentarlo all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro con maggior anzianità di servizio nell’Organizzazione.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi per posta ordinaria o per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.

Il Comitato direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo o, in sua assenza, al Consigliere più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11) Il Segretario

Il Segretario provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi soci.

Redige i verbali delle sedute delle Assemblee e del Comitato direttivo.

Firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza e i mandati di pagamento.

Il Segretario inoltre svolge anche la funzione di Tesoriere. In tale veste, egli è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Organizzazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare  i conti ad ogni richiesta del Presidente e del Comitato direttivo. Provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri libri e documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate, a qualsiasi titolo, dovranno da lui essere versate nei conti correnti bancari o postali indicati dal Comitato direttivo.

Art. 12) Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente art. 2.

Art. 13) Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto soltanto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art. 14) Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Letto, approvato e sottoscritto dai quindici soci fondatori a Bologna il 17 febbraio 2004.